REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
ART.42
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSIZIONE NOMINA E DURATA IN CARICA
1. L'Organo di revisione dell'Agenzia è il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, nominati dal Consiglio Prov.le che eleggerà soggetti aventi requisiti di cui al punto 2, con il voto limitato e due nominativi. Il collegio elegge nel proprio seno un Presidente.
1 bis. Qualora dall'esito della votazione il collegio non risulti correttamente composto per mancanza di requisiti soggettivi si procede a nuove votazioni per costituire i soggetti non idonei, ove nessuno dei tre eletti abbia i requisiti per svolgere le funzioni di presidente la votazione sarà ripetuta per sostituire quello dei tre che ha avuto meno voti.
2. Il presidente deve altresì avere almeno 10 anni di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli scritti all'albo dei revisori contabili.
4. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo in inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.
5. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono, i Consiglieri Prov.li i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all?agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, con proprietari e soci limitatamente responsabili, dipendenti in imprese esercenti lo stesso servizio cui e destinata l'Agenzia o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabiliti rapporti commerciali con l'Agenzia e coloro che Hanno liti pendenti con l'Agenzia.
ART.43
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI E FUNZIONAMENTO
1. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme civili e tributarie e da attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il collegio vigila sulla gestione economico - finanziaria ed a questo fine:
a) Esamina i progetti dei bilanci preventivi annuale e pluriennale, nonché le loro variazioni, esperimento eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
b) Esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti la gestione economico - finanziaria sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore e dalla Provincia;
3. Il collegio dei revisori deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà dell'Agenzia o ricevuti dall'Agenzia in pegno, cauzione o custodia.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno il diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'Agenzia, possono partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle loro eventuali osservazioni.
5. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza ancorché giustificata si protragga per un intero esercizio.
6. Delle riunioni del Collegio deve redigersi un processo verbale che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti nel libro indicato al punto d) del precedente art.43. Copia di ciascun verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Presidente della Provincia, al Presidente e al Direttore Generale dell'Agenzia.
7. Le deliberazioni del Collegio dei revisori devono essere adottate a maggioranza dei voti. Il Revisore dissenziente deve fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.